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Finanziamenti agevolati delle spese per l'apertura di strutture all'estero, per il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi o l'acquisizione di nuovi mercati
FINALITA’

FINALITA’

Finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute nella realizzazione di programmi, con caratteristiche di investimento, volti a costituire insediamenti durevoli in Paesi non membri dell'Unione europea.

 

BENEFICIARI

Imprese con sede legale in Italia.

Hanno priorità sui fondi le piccole e medie imprese - PMI - in caso di carenza di risorse del Fondo 394/81.

Non sono finanziabili i programmi posti in essere da imprese appartenenti ai settori di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), ed f) del Regolamento CE 1998/2006 "de minimis".

 

PAESI DI DESTINAZIONE

Il programma deve essere realizzato in Paesi che non siano membri dell'Unione Europea.

 

 

TIPO DI AGEVOLAZIONE

 

Finanziamento a tasso agevolato, pari al 15% del tasso di riferimento. Il tasso di riferimento è fisso ed è quello vigente alla data della delibera di concessione del Comitato Agevolazioni. Tale tasso, in ogni caso, non può essere inferiore allo 0,50% annuo.

 

 

SPESE FINANZIABILI

 

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda sino a 24 mesi dopo la stipula del contratto.


 Le spese ammissibili devono riguardare:

  • la struttura (le spese per l’acquisto di immobili sono ammissibili nel limite del 50% del valore dell’immobile);
  • e azioni promozionali;
  • interventi vari, anche se non documentabili con fattura, perché connessi con la realizzazione del programma (nella misura forfettaria del 25% della somma delle spese previste per struttura e azioni promozionali).

 

Eventuali spese per consulenza specialistica sono ammissibili entro il limite del 10% dell’intero importo del programma da agevolare.

 

 

MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

Il finanziamento può coprire fino all'85% dell'importo delle spese complessivamente previste dal programma approvato e può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione del Regolamento comunitario "de minimis".

 

RIMBORSO

Il finanziamento ha una durata non superiore a sette anni, di cui 2 di preammortamento (durante il quale sono pagati solo gli interessi) corrisposti provvisoriamente al tasso agevolato) e 5 di ammortamento.

Il rimborso del finanziamento è effettuato nei cinque anni successivi al termine del periodo di realizzazione, in rate semestrali posticipate ed a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo da corrispondere al tasso di interesse deciso dal Comitato in sede di consolidamento.

 


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