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RIPARTE IL CREDITO D’IMPOSTA
Con il passaggio alla Camera del DL Sviluppo è stato rifinanziato il credito d'imposta (c

Con il passaggio alla Camera del DL Sviluppo è stato rifinanziato il credito d'imposta (c.d. Visco Sud) per le imprese che investono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il bonus, era stato previsto dall’art. 1, commi dal 271 a 279, della Finanziaria 2007.

 

AMBITO SOGGETTIVO

Il credito d’imposta spetta alle imprese che effettuano investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Sono invece esclusi dal credito d’imposta le “imprese in difficoltà” finanziaria e i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché i settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

 

I PROGETTI FINANZIABILI

L’agevolazione incentiva progetti di investimento iniziale riguardanti:

• la creazione di un nuovo stabilimento;

• l'ampliamento di uno stabilimento esistente;

• la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;

• un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Nello specifico, l’agevolazione è concessa in relazione ai costi sostenuti per effettuare interventi strutturali, quali la creazione di un nuovo impianto, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti (diversi da quelli infissi al suolo) esistenti, in quanto gli stessi si realizzano attraverso interventi:

- volti ad aumentare la capacità produttiva degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;

- intesi a riportare in funzione impianti disattivati;

- di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto che consenta di incrementarne i livelli di produttività.

 

I BENI AGEVOLABILI

Costituiscono beni agevolabili le acquisizioni (effettuate anche tramite contratti di locazione finanziaria), correlate agli investimenti facenti parte di un progetto iniziale, di beni strumentali nuovi (materiali ed immateriali) ammortizzabili a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR.

In particolare, si tratta di:

• macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 c.c., destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali agevolabili.

In tale ambito, come chiarito dalla Circolare 38/E/2008, sono, altresì, agevolabili:

- attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;

- attrezzatura varia ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell'impresa;

- attrezzatura che completa la capacità funzionale di impianti e macchinari, anche se con un più rapido ciclo d'usura;

• programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

• brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva.

Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.

Restano esclusi dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione, tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma agevolativa, compresi gli immobili e gli autoveicoli, le spese e gli oneri pluriennali deducili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 108 del TUIR.

 

IL CALCOLO DELL’INVESTIMENTO AMMISSIBILE

L'ammontare dell'investimento ammissibile all'agevolazione è dato, per ciascun periodo d'imposta e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di beni nuovi appartenenti alle categorie indicate dalla norma decurtato degli ammortamenti dedotti, relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento


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