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Superbonus occupazionale Garanzia Giovani

Superbonus occupazionale Garanzia Giovani: le regole definitive e i chiarimenti dell'INPS

Dopo il decreto direttoriale n.16 approvato il 3 febbraio del 2016 e il decreto n.79 dell'8 aprile del 2016, emanati dal ministero del Lavoro e contenenti la disciplina e le nuove regole relative al progetto Garanzia Giovani, l'INPS, con la circolare n.89 del 24 maggio 2016 ha finalmente pubblicato le istruzioni definitive relative a quello che è stato ormai ribattezzato "superbonus", vale a dire l'incentivo per l'assunzione dei giovani che abbiano svolto o stiano svolgendo un tirocinio finanziato tramite il suddetto programma.

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, fornisce le istruzioni operative relative ai datori di lavoro beneficiari, alla misura dell?incentivo, alla modalità di fruizione, alle modalità di erogazione, alle condizioni e alla cumulabilità con altri incentivi, chiarendo anche la procedura da espletare per poter beneficiare dell'importo stanziato dallo Stato.

Come funzionano le nuove regole valide per Garanzia Giovani?

Superbonus Garanzia giovani: che cosè?

Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani una integrazione alla misura "Bonus Occupazionale", istituendo un nuovo incentivo, denominato "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini"

Superbonus Garanzia Giovani: lavoratori e datori di lavoro beneficiari

L'INPS chiarisce che l'incentivo si applica a tutte le assunzioni effettuate sul territorio nazionale (eccezion fatta per la procincia di Bolzano).

Potranno fruire del bonus tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla sede di lavoro e dalle Regioni (potranno usufruirne anche i datori di lavoro con sede nelle Regioni in cui il bonus non sia stato attivato).

L'incentivo potrà essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati e dunque non solo imprese, ma anche professionisti, che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

Per quanto riguarda i giovani, l?ente guidato da Tito Boeri spiega che: L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che, all'inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.

Superbonus Garanzia Giovani: tempistiche

Potranno fruire del bonus doppio i datori di lavori che assumono a tempo indeterminato a decorrere dal 1 marzo e fino al 31 dicembre 2016 un lavoratore che abbia svolto e/o concluso un tirocinio tramite garanzia Giovani entro il 31 gennaio 2016.

Superbonus Garanzia Giovani: tipologie contrattuali

Non potranno usufruire dell'incentivo i datori di lavoro che assumono il lavoratore utilizzando le seguenti tipologie di contratto:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;

- contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

Al contrario, il superbonus sarà riconosciuto, nei limiti delle risorse stanziate dal Governo (50.000.000 euro)

  • per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione,
  • per i rapporti di apprendistato professionalizzante
  • per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro,
  • per i rapporti a tempo parziale, purchè sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale.

Superbonus Garanzia Giovani: importo

L'ammontare del bonus riconosciuto ai datori di lavoro dipende dalla classe di profilazione attribuita a tirocinante al momento dell'iscrizione al Programma. In caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso. In caso di rapporto a tempo indeterminato gli importi previsti sono i seguenti:

  • classe di profilazione bassa: 3.000 euro;
  • classe di profilazione media: 6.000 euro;
  • classe di profilazione alta: 9.000 euro;
  • classe di profilazione molto alta: 12.000 euro.

L'INPS specifica che "In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: in tali ipotesi, l'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale".

Superbonus Garanzia Giovani: condizioni e compatibilità

La fruizione dell'incentivo è subordinata alle regole previste nell'ambito dell'articolo 1 commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

  • l'adempimento degli obblighi contributivi;
  • l?osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto riguarda la compatibilità occorre differenziare in base alle fasce di età. Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Per i tirocinanti di età compresa tra i 25 e i 29 anni, per fruire dell'incentivo anche oltre il regime dei minimis sono previste le seguenti condizioni per il lavoratore:

  • non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
  • non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato,
  • essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat ed appartenere al genere sottorappresentato.

Superbonus Garanzia Giovani: cumulabilità

Il superbonus è cumulabile al 100% con altri incentivi all'assunzione non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e dunque anche con l'esonero contributivo previsto dal Jobs Act.. Per quanto riguarda gli incentivi all'assunzione selettivi, il superbonus sarà comulabile al 50% dei costi salariali come:

  • l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività,
  • l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori
  • l?incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NAspi,
  • l?incentivo previsto per l'assunzione di apprendisti in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Superbonus Garanzia Giovani: come ottenerlo

Per ottenere il bonus, il datore di lavoro dovrà inviare all'INPS la domanda preliminare di assunzione all'incentivo, tramite il modulo di istanza  online GAGI, presente:

  • nell'applicazione"DiResCoDichiarazioni di Responsabilità del Contribuente",
  • sul sito internetinps.it .

Una volta scelto il canale, il percorso da effettuare è il seguente:

  1. 1servizi on line , per tipologia di utente,
  2. 2aziende, consulenti e professionisti,
  3. ?servizi per le aziende e consulenti (autenticazione con codice fiscale e pin),
  4. 3dichiarazioni di responsabilità del contribuente.

Entro 24 ore dall'invio, l'INPS effettuerà le dovute verifiche. L'istanza di prenotazione rimane valida per 30 giorni. Se entro tale termine vengono trovate le risorse utili al finanziamento, la richiesta viene automaticamente accolta. Decorsi i 30 giorni l'istanza non sarà più valida e l'interessato dovrà presentarne un altra.

L'INPS chiarisce inoltre che "nelle ipotesi in cui, dalla consultazione degli archivi del Ministero del Lavoro, dovesse risultare che per l?assunzione del giovane non spetti il Super Bonus, in quanto non tutti i requisiti in capo al lavoratore risultano esistenti, l'Istituto si riserva, in via residuale, la possibilità di riconoscere il bonus ordinario, qualora ne siano sussistenti tutti i presupposti legittimanti".

Una volta accolta l'istanza di prenotazione, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro - per accedere all?incentivo effettuare l?assunzione. Decorsi 14 giorni dalla ricezione della comunicazione il datore di lavoro deve comunicare l'avvenuta assunzione, pena la decadenza del beneficio, chiedendo parallelamente la conferma della prenotazione. L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione all'incentivo e indicherà la misura complessiva del superbonus spettante che dovrà essere fruito, in dodici quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

Superbonus Garanzia Giovani: fruzione

A decorrere dal mese di competenza maggio 2016, i datori di lavoro autorizzati dovranno esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, e dovranno pertanto indicare i seguenti elementi:

- nell?elemento dovrà essere inserito il valore DD16 avente il significato di Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016 ;

- nell'elemento dovrà essere inserito sempre il valore H00 (Stato);

? nell'elemento dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

? nell'elemento dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

 


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