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Beni strumentali Nuova Sabatini- aggiornamento 2022

Aggiornamento gennaio 2022

Rifinanziamento per la "Nuova Sabatini"

Ripristino dell’erogazione del contributo in più quote

 

Contributi per l'acquisto di beni strumentali

 

Con la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31/10/2021 - Suppl. Ordinario n. 49) sono stati stanziati ulteriori 900 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura “Nuova Sabatini”, che persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l’accesso al credito finalizzato all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

 

La predetta legge di bilancio, all’art. 1, comma 48, ha altresì disposto il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

 

Ulteriori dettagli saranno forniti con apposito provvedimento ministeriale in corso di predisposizione.

 

Cos'è

  • La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
  • La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali

 

A chi si rivolge

  • Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
    • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
    • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
    • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
    • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
    • hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento

 

Settori ammessi

  • Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:
    • attività finanziarie e assicurative
    • attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

 

Cosa finanzia

  • I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali.  Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
  • Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
    • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
    • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa

 

Le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di:

  1.  creazione di un nuovo stabilimento;
  2. ampliamento di uno stabilimento esistente;
  3. diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  4. trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  5. acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
    2. gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
    3. l’operazione avviene a condizioni di mercato.

(Art. 5.8 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

 

Le agevolazioni

  • Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti
  • L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
  • Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
  • Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari
    • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)

 

NB: Si ricorda di apporre sulle fatture/canoni di leasing e nella causale di pagamento del relativo bonifico la dicitura:

 

“Spesa di euro__INSERIRE IMPONIBILE_____ realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69"

 

 

Per le fatture emesse in formato cartaceo, la dicitura in questione deve essere riportata dall’impresa sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

In caso di investimento in leasing, si precisa che la dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse, mentre, in caso di investimento in ordinario, la medesima dicitura dovrà essere apposta da parte dell’impresa beneficiaria.

 

Con specifico riferimento all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, la predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle le seguenti modalità:

1. inserendo nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “Spesa di euro__INSERIRE IMPONIBILE_____ realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69" inserendo la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;

 

2. qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

 

 

Si ricorda, infine, che la fattura trovata sprovvista di tale dicitura nel corso dei controlli e delle verifiche, come previsti dalla normativa di riferimento, non è considerata valida e determina, pertanto, la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria (art. 10, decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

 

Nel caso della fattura elettronica, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione, mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto

Come funziona

  • La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.
  • La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo
  • La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista
  • La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni
  • Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario
  • La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo
  • La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la Richiesta Unica (modulo RU) - o in alternativa la Richiesta Quote Rimanenti (modulo RQR) nel caso in cui abbia già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 - e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.

Erogazione contributo

Erogazione del contributo in un’unica soluzione per le domande presentate dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021

Come previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato.

L’erogazione in un’unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Cumulabilità

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste (Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (nella misura massima del 30% per alcuni territori abruzzesi)

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il Credito d’imposta investimenti in beni strumentali (sia 4.0 che ordinari) commi dal 1051 al 1063 dell’articolo 1 L. 178/2020 sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”


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