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Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere. Periodo d'imposta 2015

Credito d’imposta per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive

(art. 10 decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, cosiddetto “Cultura e Turismo”)

Soggetti beneficiari del credito d’imposta

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono le strutture alberghiere .

Per “struttura alberghiera” si intende: una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici, composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.

Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Agevolazione

Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, relative ai seguenti interventi:

·          interventi di ristrutturazione edilizia;

·          interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

·          interventi di incremento dell'efficienza energetica;

·          spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere dello schema di decreto a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, fino all’importo massimo di 200mila euro nei tre anni d’imposta (66.667 euro annue), nel rispetto dei limiti UE (de minimis), e comunque fino all'esaurimento del plafond disponibile.

Inoltre tale credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Spese eleggibili al credito d’imposta

Sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute, le seguenti spese sostenute nel 2015:

Interventi di ristrutturazione edilizia concernenti:

·          costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;

·          demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

·          ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

·          interventi di miglioramento e adeguamento sismico;

·          modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori,

·          realizzazione di balconi e logge;

·          recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;

·          sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;

·          sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico),

·          installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

·          installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa.

relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali

·          sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, demotica);

·          interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

·          realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap;

·          sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;

·          installazione di sistemi demotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;

·          sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità;

relativamente a interventi di incremento dell'efficienza energetica, le spese per:

·          installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

·          installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;

·          coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;

·          installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;

·          la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+, A++, A+++);

relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le spese per:

·          acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;

·          acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

·          acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

·          acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

·          arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

Le singole voci di spesa di cui sopra sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%.

L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.

 

Caratteristiche e utilizzo del credito d’imposta

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese.

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto (art. 6)

Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il Ministero, entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle domande ammesse.

Entro la stessa data comunica con le stesse modalità l’ammontare delle risorse impiegate e di quelle che saranno disponibili per l’anno successivo.

I crediti di imposta sono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa annuo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Il credito d’imposta concesso per le spese relative all’acquisto di mobili e componenti d’arredo non può comunque oltrepassare il 10% del limite massimo complessivo delle risorse annuali disponibili.


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