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Progetti per investimenti per l’autoconsumo, volti all’efficientamento energetico o alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili da parte delle PMI.-

 

Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive

Il Bando intende sostenere, con aiuti in regime di esenzione, le imprese che, all’interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, realizzino investimenti per l’autoconsumo, volti all’efficientamento energetico o alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili da parte delle PMI e, per le Grandi imprese, all’installazione di impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento.

 Sono finanziabili Progetti destinati alla produzione di energia per l’autoconsumo mediante:

·         l’installazione di impianti di efficientamento energetico e di produzione di energia da FER (Fonti di energia rinnovabili), da parte di micro, piccole e medie imprese (PMI);

·         la realizzazione di impianti di co/trigenerazione da parte delle Grandi imprese.

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad € 10.000.000 suddivise tra le seguenti Linee di intervento:

1.       Linea di intervento 1: € 1.000.000,00 per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 38 del Reg. 651/2014, presentati da PMI;

2.       Linea di intervento 2: € 4.0000.000,00 per interventi co/trigenerazione ad alto rendi-mento di cui all’art. 40 del Reg. 651/2014, presentati da Grandi imprese;

3.       Linea di intervento 3: € 5.000.000,00 per interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’art. 41 del Reg. 651/2014, presentati da PMI.

L’ammontare complessivo di ciascun Progetto presentato (pubblico + privato) non deve essere inferiore a 25.000 Euro di spesa ammissibile. Tale livello minimo di spesa deve essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell’investimento in sede di rendicontazione.

Il contributo pubblico massimo concedibile in favore di ciascuna impresa è pari a € 300.000,00 per interventi di efficientamento energetico (Linea 1) e di produzione di energia da fonti rinnovabili (Linea 3) ed a € 1.500.000,00 per interventi di co/trigenerazione (Linea 2).

 

INTERVENTI FINANZIABILI

 

Le agevolazioni previste dal presente Avviso riguardano Investimenti supplementari volti alla realizzazione di impianti di efficientamento energetico o di produzione di energia da fonti rinnovabili o all’installazione di impianti di co-trigenerazione ad alto rendimento, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 38, 40 e 41 del Regolamento (UE) 651/2014 *.

 

 

 

 

 

 

Gli interventi finanziabili devono afferire ad una delle seguenti Linee di intervento, articolate nelle tipologie di seguito riportate:

 

Linee di intervento

Art. di riferimento Reg. 651/2014

Elenco tipologie finanziabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea 1: Efficientamento dei sistemi produttivi e delle strutture delle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 Reg. 651/2014

 

Rifasamento elettrico

Introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori o gruppi frigori-feri secondo le migliori tecnologie disponibili sul mercato

Coibentazioni compatibili con i processi produttivi

Recupero calore di processo da forni, trasformatori, motori o da altre apparecchia-ture

Sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore

Isolamento dell’involucro opaco dell’edificio: pareti laterali esterne/interne (es. rivestimento a cappotto) o di quelle a contatto con zone non riscaldate, comprese le coperture, ovvero di tutte le superfici opache disperdenti

Sostituzione di serramenti ed infissi e/o delle superfici vetrate

Sostituzione di impianti di riscaldamento/raffrescamento con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione o con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza

Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collet-tore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell’immobile

Sistemi di building automation e sistemi di controllo per l’illuminazione e la clima-tizzazione interna mediante timer, sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti

Sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell’irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, sistemi trasporto luce na-turale, etc.)

Introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori o gruppi frigori-feri secondo le migliori tecnologie disponibili sul mercato

Coibentazioni compatibili con i processi produttivi

Recupero calore di processo da forni, trasformatori, motori o da altre apparecchia-ture

 

 

Linea 2: Impianti di co/trigenerazione delle Grandi imprese

 

 

 

Art. 40 Reg. 651/2014

 

impianti di co o trigenerazione anche alimentati da FER

 

Linea 3: Impianti di per la produzione di energia proveniente da FER delle PMI

 

 

Art. 41 Reg. 651/2014

 

impianti fotovoltaici integrati nell’involucro edilizio

mini eolici ubicati all'interno dell'unità produttiva

impianti idroelettrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota pubblica di finanziamento del progetto viene calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste dagli artt. 38, 40 e 41 del Reg (UE) 651/2014:

 

 

Linee di intervento

 

Art del Reg. 651/2014

Intensità max di aiuto

Piccola impresa

Media Impresa

Grande impresa

 

1) Interventi di effi-cienza energetica delle PMI

Art. 38

50%

40%

n.p.

Maggiorazione del 5% zone as-sistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni art. 2 dell’Avviso) Art. 38, par. 6

 

55%

 

45%

 

n.p.

 

2) Interventi di co/trigenerazione ad alto rendimento delle Grandi imprese

Art. 40

n.p.

n.p.

45%

Maggiorazione del 5% zone as-sistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni art. 2 dell’Avviso) Art. 40, par. 6

 

n.p.

 

n.p.

 

50%

 

 

3) Interventi di pro-duzione di energia da fonti rinnovabili delle PMI

Art. 41, par. 6, lett. a) o b)

65%

55%

n.p.

Maggiorazione del 5% zone as-sistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni art. 2 dell’Avviso) Art. 41, par. 9

70%

60%

n.p.

Art. 41, par. 6, lett. c)

50%

50%

50%

Maggiorazione del 5% zone as-sistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni art. 2 dell’Avviso) Art. 41, par. 9

 

55%

 

45%

 

n.p.

 

Gli incentivi di cui al presente Avviso sono cumulabili con agevolazioni non qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Trattato quali, ad esempio, i vantaggi fiscali derivanti dal “super ammortamento” e dall’“iper ammortamento”.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili corrispondono ai sovraccosti necessari a conseguire le finalità previste dall’Avviso e, come meglio dettagliato dal Reg. (UE) 651/2014, coincidono:

 

·         per gli impianti di efficienza energetica (art. 38, par. 3): con i costi supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Qualora il costo per l’investimento non sia individuabile come investimento distinto (art. 38.3.b), al fine di assicurare che l'aiuto sia concesso solo per coprire i costi derivanti dal maggiore livello di efficienza energetica, il costo ammissibile si ottiene come differenza tra l’investimento previsto e un investimento analogo che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per il raggiungimento dell’obiettivo) e che sarebbe stato realizzato senza l’aiuto;

·         per gli impianti di co/trigenerazione (art. 40, par. 3): con i costi supplementari necessari per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza;

·         per gli impianti di produzione di FER (art. 41, par. 6), con i costi necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell’Unione o per innalzare il livello di tutela dell’ambiente in assenza di tali norme. Se il costo dell’investimento per la tutela dell’ambiente è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’intervento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell’ambiente; negli altri casi, i costi supplementari di in-vestimento sono calcolati confrontando l’investimento sovvenzionato con lo scenario controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Per “investimento analogo” dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per la tutela ambientale).

·         per gli impianti di produzione di FER (art. 41, par. 5), i finanziamenti possono essere concessi solo per nuovi impianti: ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del Decreto 23-06-2016 del MISE “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico” un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto - o le principali parti di esso - alimentato dalla stessa fonte rinnovabile. Pertanto, anche i lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto preesistente possono beneficiare di aiuti agli investimenti ai sensi dell'Arti-colo 41 del Reg. 651/2014, se tale operazione concerne considerevoli parti dell’impianto e ne allunga il ciclo di vita previsto. Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 41 del Reg. 651/2014, non sono ammissibili le operazioni di manutenzione e di sostituzione di piccoli componenti e parti di un impianto che hanno usualmente luogo nel corso del ciclo di vita dell’impianto.

 

 

Sono finanziabili esclusivamente impianti destinati all'autoconsumo nell'unità operativa. A tal fine, il dimensionamento degli impianti finanziabili (efficientamento, co/trigenerazione e FER) deve essere correlato al fabbisogno annuale della sede oggetto dell’intervento, calcolato come media del triennio precedente (2015-2017), con un incremento massimo della potenza pari al 20%; nel caso di eccedenza, l’intero impianto non viene ritenuto ammissibile.

 

Sono ammesse le spese di cui al presente articolo solo se sostenute e pagate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la data di conclusione del progetto.  

 

 

 

 


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