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TREMONTI TER

Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli investimenti in macchinari

FINALITA’

L’articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 Detassazione degli investimenti in macchinari, consente di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 – data di entrata in vigore del decreto – e fino al 30 giugno 2010.

SOGGETTI INTERESSATI

La Tremontiter si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.

Sono pertanto ammessi alla detassazione:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • le società di armamento;
  • le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale;
  • le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
  • le società per azioni;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, con riferimento all’attività commerciale esercitata.

L’agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli “investimenti” in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. L’agevolazione spetta per l’acquisto dei suddetti macchinari e apparecchiature da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

L’agevolazione non spetta, invece, per l’acquisizione dei beni mediante “leasing operativo”.

DETERMINAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

L’articolo 5, comma 1, del decreto esclude da imposizione sul reddito d’impresa “il 50 per cento del valore degli investimenti”.

Il valore degli investimenti, su cui applicare l’aliquota del 50 per cento, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

 

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Ai fini dell’agevolazione in esame rilevano gli investimenti “… fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [1° luglio 2009] e fino al 30 giugno 2010.

L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (1° luglio 2009 – 30 giugno 2010) segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto esclude il valore degli investimenti “dall’imposizione sul reddito di impresa”. Ciò significa che l’agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell’IRPEF e dell’IRES e non opera ai fini dell’IRAP.

L’agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili.

La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, la quale rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal TUIR

Potrà quindi essere dedotta dal reddito complessivo se derivante dall’esercizio d’imprese commerciali di cui all’art. 66 (imprese minori); sarà invece computata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e, per la differenza, nei successivi, ma non oltre il quinto, se derivante dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria.

La perdita fiscale potrà, invece, essere dedotta nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo, se realizzata nei primi tre periodi d’imposta.

L’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito di impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti, ottenuta mediante una variazione in diminuzione del reddito imponibile. Ai fini fiscali, l’effetto che ne deriva si sostanzia in una riduzione d’imposta che, coerentemente con quanto previsto nelle precedenti analoghe disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del reddito stesso.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L’art. 5 del decreto in esame non reca una previsione generale di non cumulabilità del beneficio in esame con altre agevolazioni. Ciò porta a ritenere che l’agevolazione sia cumulabile con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti le altre misure, alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti, non dispongano diversamente.

REVOCA

L'incentivo fiscale è revocato se:

§         l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto; Il diritto alla fruizione dell’incentivo fiscale è vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell’investimento agevolato siano mantenuti nell’impresa per il periodo di tempo ivi indicato;

§         Dismissione, conferimento, donazione, assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore del bene oggetto di investimento.

§         Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing si ribadisce che comporta la revoca dell’agevolazione sia il mancato esercizio del diritto di riscatto, sia la cessione del contratto di leasing a terzi entro prima del secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento. Le medesime considerazioni valgono anche nell’ipotesi in cui il bene agevolato sia oggetto di un contratto di lease back.

§         Risoluzione del contratto di acquisto con riserva di proprietà per inadempimento del compratore, disciplinata dall’articolo 1526 del c.c.

 

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