Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5 –
Detassazione degli investimenti in macchinari
FINALITA’
L’articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 “Detassazione degli investimenti in
macchinari”, consente di escludere dall’imposizione sul
reddito d’impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti
in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della
tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 – data di entrata in vigore del decreto – e fino al 30 giugno
2010.
SOGGETTI INTERESSATI
La Tremontiter si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello
Stato, in relazione alle attività produttive di redditi
d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal
settore produttivo di appartenenza degli stessi.
Sono pertanto ammessi alla detassazione:
- le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché
gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le società di armamento;
- le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di
attività commerciale;
- le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché
i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
un’attività commerciale;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
un’attività commerciale, con riferimento all’attività commerciale esercitata.
L’agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Sono
agevolabili gli “investimenti” in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della
tabella ATECO 2007. L’agevolazione spetta per l’acquisto dei
suddetti macchinari e apparecchiature da terzi nonché
per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di
appalto.
L’agevolazione non
spetta, invece, per l’acquisizione dei beni mediante “leasing operativo”.
DETERMINAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI
L’articolo 5, comma 1,
del decreto esclude da imposizione sul reddito d’impresa “il 50 per
cento del valore degli investimenti”.
Il
valore degli investimenti, su cui applicare l’aliquota del 50 per cento, deve
essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei
beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110,
comma 1, lettere a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità
(ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del
contribuente.
MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Ai fini dell’agevolazione in esame
rilevano gli investimenti “… fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [1° luglio
2009] e fino al 30 giugno 2010”.
L’imputazione degli
investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione
(1° luglio 2009 – 30 giugno 2010) segue le regole generali della competenza
previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.
FRUIZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE
Il comma 1 dell’articolo 5 del
decreto esclude il valore degli investimenti “dall’imposizione sul
reddito di impresa”. Ciò significa che
l’agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell’IRPEF e dell’IRES e non opera
ai fini dell’IRAP.
L’agevolazione è fruita
apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli
investimenti agevolabili.
La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto,
concorre a determinare il risultato reddituale anche
in presenza di una perdita, la quale rileverà ai fini della determinazione del
reddito secondo le regole ordinarie previste dal TUIR
Potrà quindi essere dedotta dal
reddito complessivo se derivante dall’esercizio d’imprese commerciali di cui
all’art. 66 (imprese minori); sarà invece computata in diminuzione dai relativi
redditi conseguiti nel periodo d’imposta e, per la differenza, nei successivi,
ma non oltre il quinto, se derivante dall’esercizio di
imprese commerciali in contabilità ordinaria.
La perdita fiscale potrà, invece,
essere dedotta nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo, se
realizzata nei primi tre periodi d’imposta.
L’agevolazione consiste
nell’esclusione dal reddito di impresa di un importo
determinato in funzione degli investimenti, ottenuta mediante una variazione in
diminuzione del reddito imponibile. Ai fini fiscali, l’effetto che ne deriva si
sostanzia in una riduzione d’imposta che, coerentemente con quanto previsto
nelle precedenti analoghe disposizioni agevolative,
non assume autonomo rilievo per la determinazione del reddito stesso.
CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
L’art. 5 del decreto in
esame non reca una previsione generale di non cumulabilità del beneficio in
esame con altre agevolazioni. Ciò porta a ritenere che l’agevolazione sia
cumulabile con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti le altre
misure, alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi
eroganti, non dispongano diversamente.
REVOCA
L'incentivo fiscale è revocato
se:
§
l’imprenditore cede a
terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee
all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo
all’acquisto; Il diritto alla fruizione dell’incentivo fiscale è vincolato alla
circostanza che i beni oggetto dell’investimento agevolato siano mantenuti
nell’impresa per il periodo di tempo ivi indicato;
§
Dismissione, conferimento, donazione,
assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale o familiare
dell’imprenditore del bene oggetto di investimento.
§
Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di leasing si ribadisce che comporta la
revoca dell’agevolazione sia il mancato esercizio del diritto di riscatto, sia
la cessione del contratto di leasing a terzi entro prima del secondo periodo di
imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento. Le medesime
considerazioni valgono anche nell’ipotesi in cui il bene agevolato sia oggetto di un contratto di lease back.
§
Risoluzione del contratto di
acquisto con riserva di proprietà per inadempimento del compratore,
disciplinata dall’articolo 1526 del c.c.
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